Statuto

 

Statuto

 

Art. 1Costituzione, denominazione e sede

1.      E’ costituita con sede in Bellaria Igea Marina (RN) l’Associazione di volontariato denominata “Cagnona.it”.
2.      La durata dell’Associazione è a tempo indeterminato; l’associazione non ha scopo di lucro.

 

Art. 2Scopi e finalità

1. L’Associazione opera, in attività di volontariato, inteso come espressione di partecipazione, solidarietà, e pluralismo, principalmente a favore di soggetti terzi nell’ambito della tutela e valorizzazione dei beni culturali e del patrimonio ambientale e si ispirano ai principi enunciati nel manifesto allegato al presente statuto.

L’Associazione si prefigge quale scopo lo sviluppo culturale, sociale e turistico della località denominata “Cagnona” – sita nel Comune di Bellaria Igea Marina (RN) – e di promuovere la conoscenza del suo territorio, attivando la riflessione sul suo sviluppo.

2. In particolare, per la realizzazione dello scopo prefisso e nell’intento di agire in favore di tutta la collettività, l’Associazione si propone, a titolo esemplificativo e non esaustivo, di svolgere, in attività di volontariato ed a vantaggio della comunità, in maniera autonoma, o in collaborazione con altre associazioni, enti e soggetti privati aventi finalità simili e che condividano gli scopi e le finalità dell’Associazione, le seguenti attività:3

  • realizzare delle azioni che permettano una riscoperta delle peculiarità del territorio, della sua storia, delle sue caratteristiche;
  • effettuare il riconoscimento delle risorse artistiche, culturali, naturali e testimoniali della zona, al fine di incentivare la loro salvaguardia e/o valorizzazione; individuare percorsi storico-naturalistici legati alla memoria dei luoghi che ne permettano una riscoperta a fini didattico-educativi o turistici;
  • favorire la conservazione della memoria tramite il recupero di ricordi, memorie o narrazioni dei suoi abitanti, costituenti patrimonio orale e culturale della comunità;
  • stimolare la riflessione su politiche finalizzate ad una sempre migliore fruizione degli spazi pubblici e degli ambiti collettivi, a linee di sviluppo sostenibile e con basso impatto ambientale; diffondere comportamenti personali di salvaguardia ambientale.

 

3. Le attività di cui al comma precedente sono svolte dall’Associazione prevalentemente tramite le prestazioni personali, gratuite e volontarie fornite dai propri aderenti.

4. L’attività degli aderenti non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Agli aderenti possono solo essere rimborsate dall’Associazione le spese effettivamente sostenute per l’attività prestata, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dall’Associazione stessa. Ogni forma di rapporto economico con  l’Associazione, anche derivante da lavoro dipendente o autonomo, è incompatibile con la qualità di socio.

 

Art. 3Risorse economiche – Fondo comune

1. L’Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:
a) contributi degli aderenti;
b) contributi di privati;
c) contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
d) donazioni e lasciti testamentari;
e) rimborsi derivanti da convenzioni;
f) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.

Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall’Associazione, non è mai ripartibile fra i soci durante la vita dell’associazione né all’atto del suo scioglimento.

E’ fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

L’Associazione ha l’obbligo di reinvestire l’eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

2. L’esercizio sociale va dal 01 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Comitato direttivo redige il bilancio e lo sottopone all’approvazione dell’Assemblea dei soci entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio.

Art. 4Soci

Il numero dei soci è illimitato. Possono aderire all’associazione tutte le persone fisiche che ne condividano e rispettino le finalità e i princìpi e si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell’associazione.

 

Art. 5Criteri di ammissione ed esclusione dei soci

1. Possono entrare a far parte dell’Associazione in qualità di soci tutti coloro che ne condividano gli scopi e le finalità previa ammissione a socio, deliberata dal Comitato Direttivo, che è subordinata alla presentazione da parte degli interessati di apposita domanda.

2. Il Comitato Direttivo può, in casi particolari, conferire il titolo di Socio Onorario. I soci hanno diritto di voto in assemblea se in regola col pagamento della quota associativa annuale.

3. Sull’eventuale reiezione di domande, sempre motivata, si pronuncia anche l’Assemblea.

4. La qualità di socio si perde:

a) per recesso;
b) per mancato versamento della quota associativa annuale nei tempi previsti;
c) per comportamento contrastante con gli scopi dell’Associazione;
d) per persistenti violazioni degli obblighi statutari;
e) per l’instaurarsi di qualsiasi forma di rapporto di lavoro o di contenuto patrimoniale tra lo stesso e l’Associazione;
f) per decesso.

5. L’esclusione dei soci è deliberata dall’Assemblea su proposta del Consiglio direttivo nei confronti del socio:

a) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell’Associazione;
b) che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell’Associazione;
c) che, in qualunque modo, arrechi o possa arrecare gravi danni, anche morali, all’Associazione;

Prima di procedere all’esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica da far pervenire entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione e la cui disamina verrà effettuata nella prima assemblea dei soci utile.

L’esclusione diventa operante dalla annotazione nel libro soci.

Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta all’Associazione ed ha effetto a partire dalla annotazione sul libro soci.

Il mancato pagamento della quota associativa annuale nei tempi previsti dal Consiglio Direttivo comporta l’automatica decadenza del socio senza necessità di alcuna formalità.

Il socio receduto, decaduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

 

Art.6Doveri e diritti degli associati

1. I soci sono obbligati:

a) ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legittimamente adottate dagli organi associativi;
b) a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell’Associazione;
c) a versare la quota associativa annuale di cui al precedente articolo;
d) a prestare la loro opera a favore dell’Associazione in modo personale, spontaneo e gratuito.

2. I soci hanno diritto:

a) a partecipare a tutte le attività promosse dall’Associazione;
b) a partecipare all’Assemblea con diritto di voto;
c) ad accedere alle cariche associative;
d) a prendere visione di tutti gli atti deliberativi e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell’Associazione, con possibilità di ottenere copia.

 

Art.7Organi dell’Associazione

Sono organi dell’Associazione:

a) l’Assemblea dei soci;
b) il Comitato Direttivo, ed eventualmente i membri del collegio dei revisori dei conti
c) il Presidente;
d) il Collegio dei Revisori dei Conti, organo facoltativo.

 

Art.8 L’Assemblea

1. L’Assemblea, organo sovrano, è composta da tutti i soci e può essere ordinaria e straordinaria. Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni socio non può  ricevere più di una delega.

2. L’Assemblea ordinaria indirizza tutta l’attività dell’Associazione ed inoltre:

a) approva il bilancio relativamente ad ogni esercizio;
b) elegge i componenti il Comitato Direttivo ed eventualmente i membri del  collegio dei revisori dei conti
c) delibera su tutto quanto viene ad essa demandato a norma di Statuto o proposto dal Comitato Direttivo;
d) delibera l’esclusione dei soci;
e) si esprime sulle reiezioni di domande di ammissione di nuovi associati.

3. L’Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente del Comitato Direttivo almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno un terzo dei membri del Comitato Direttivo, ne ravvisino l’opportunità, o quando ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal collegio dei revisori dei conti (se nominato) o da almeno un decimo degli associati. In tal caso l’assemblea deve essere convocata entro 30 gg dalla richiesta.

4. L’Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto e sullo scioglimento dell’Associazione.

5. L’Assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dal Presidente del Comitato Direttivo o, in sua assenza, dal Vice-Presidente e in assenza di entrambi da altro membro del Comitato Direttivo eletto dai presenti. Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso da affiggersi nei locale della sede sociale almeno venti giorni prima della adunanza, conte-nente l’ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l’orario della prima e della  eventuale seconda convocazione che dovrà avvenire a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione.

In difetto di convocazione saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.

6. L’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci. In seconda convocazione l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati per delega.

7. Le deliberazioni dell’Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti, eccezion fatta per la deliberazione riguardante lo scioglimento dell’Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo, che deve essere adottata con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Il voto è normalmente espresso in forma palese, tranne che abbia ad oggetto delle persone o che il voto segreto venga richiesto dal almeno un decimo dei partecipanti.

La nomina del segretario e’ fatta dal Presidente dell’assemblea.

Le deliberazioni dell’Assemblea devono constare dal verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

 

Art. 9 – Il Comitato Direttivo

1. Il Comitato direttivo è formato da un numero dispari di membri non inferiore a 3 e non superiore a 9 eletti dall’Assemblea dei soci. I membri del Comitato direttivo rimangono in carica tre anni e sono rieleggibili. Possono fare parte del Comitato esclusivamente gli associati.

2. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti il Comitato direttivo decada dall’incarico il Comitato direttivo può provvedere alla sua sostituzione nominando il primo tra i non eletti che rimane in carica fino allo scadere dell’intero Comitato, previa ratifica da parte dell’Assemblea dei soci immediatamente successiva.

Nell’impossibilità di attuare tale modalità, il Comitato non procederà a nessuna sostituzione fino alla successiva Assemblea cui spetterà eleggere i sostituti per il reintegro dell’organo fino alla sua naturale scadenza.

Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica debbono convocare entro 20 giorni l’assemblea perché provveda alla elezione di un nuovo Comitato.

3. Il Comitato direttivo elegge al suo interno il Presidente e il Vice-Presidente.

4.         Il Comitato Direttivo e’ investito dei più ampi poteri per la gestione dell’Associazione. Spetta, pertanto, fra l’altro, a titolo esemplificativo, al Comitato:

a) curare l’esecuzione delle deliberazioni assembleari;
b) predisporre il bilancio;
c) deliberare sulle domande di nuove adesioni;
d) predisporre gli eventuali regolamenti interni;
e) stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all’attività sociale;
f) nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell’Associazione;
g) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell’Associazione che non siano spettanti all’Assemblea dei soci, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale.

5. Il Comitato Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente e in assenza di entrambi dal membro più anziano.

6. Il Comitato Direttivo è convocato con comunicazione scritta da spedirsi non meno di sette giorni prima della riunione ogni qualvolta  il Presidente, o in sua vece il Vice-Presidente, lo ritenga opportuno, o su richiesta motivata di almeno un terzo dei suoi componenti. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

7. I verbali di ogni adunanza del Comitato Direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l’adunanza, vengono conservati agli atti.

 

Art.10Il Presidente

1. Il Presidente, eletto dal Comitato direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l’Assemblea dei soci, stabilisce l’ordine del giorno delle riunioni del Comitato direttivo, le presiede e coordina l’attività dell’Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l’ordinaria amministrazione.

2. Al Presidente è attribuita la rappresentanza dell’Associazione di fronte a terzi ed in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente.

In caso di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni il Comitato Direttivo per l’elezione del nuovo Presidente.

3. Il Presidente cura l’esecuzione delle deliberazioni del Comitato Direttivo e in caso d’urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nell’adunanza immediatamente successiva.

 

Art.11 – Il Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti, organo facoltativo, laddove e se nominato, ha funzioni di controllo, viene eletto dall’ Assemblea ed è composto da tre membri effettivi di cui uno con funzioni di presidente e due supplenti, scelti anche fra i non soci e resta in carica tre anni. Il Collegio dei Revisori dei Conti controlla l’amministrazione dell’associazione, la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili e vigila sul rispetto dello statuto.

Partecipa alle riunioni del Comitato direttivo e alle assemblee, predispone la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo.

 

Art. 12Gratuità delle cariche associative

Ogni carica associativa viene ricoperta a titolo gratuito.

 

Art.13Norma finale

In caso di scioglimento dell’Associazione, il patrimonio verrà devoluto ad altre Organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore.

 

Art. 14Rinvio

Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al codice civile e ad altre norme di legge vigenti in materia.

 

ALLEGATI

Manifesto dell’Associazione

 

Atto esente da imposta di bollo e di registro ex art. 8 L. 266/91

 

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